(Pubblicata  nel  suppl.  straor. n. 8 del Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 1 della legge regionale n. 7/2000
    1.  All'Art.  1  della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.   L'   azione  amministrativa  regionale  persegue  i  fini
determinati  dalla  legge  ed e' svolta in attuazione dei principi di
imparzialita',  proporzionalita', legittimo affidamento, pubblicita',
economicita',   efficacia,   efficienza,   contenimento  della  spesa
pubblica,  riduzione  dei costi a carico del sistema produttivo e dei
cittadini, nonche' dei principi dell'ordinamento comunitario.»;
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.   Ai   fini   della maggiore   efficienza   e   trasparenza
dell'attivita'   amministrativa  la  Regione  incentiva  l'uso  della
telematica  nei  rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i
privati,  nelle  forme  previste  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa), e successive modifiche.»;
      c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      «2-bis.  Ai  fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o
associati,  le  aziende  sanitarie  e  le  aziende  territoriali  per
l'edilizia  residenziale  divulgano con strumenti telematici i propri
atti deliberativi.»;
      d) alla  lettera  a) del comma 3 le parole «di esecuzione delle
leggi di settore» sono soppresse.